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LOTTA AL TABAGISMO Tutela della salute dei non fumatori |
L’ art. 51 L. 16.01.2003 nr. 3 ha introdotto in Italia un generaleDIVIETO DI FUMO …La norma VIETA tutto ciò che non consente e pertanto è vietato fumare in tutti i LOCALI CHIUSIcioè anche dal barbiere, nei negozi, nei centri commerciali, ecc…con esclusione dei locali:*) privati non aperti ad utenti o al pubblico*) riservati ai fumatori e come tali contrassegnatiRESTA PERTANTO CONSENTITO FUMARE NEI POSTEGGI ESTERNI dei pubblici esercizi
Premesso che spesso viene fatta confusione fra “locale pubblico” e “pubblico esercizio” si precisa che il DIVIETO DI FUMO continua ad applicarsi nei locali dove già esso esiste secondo la specifica normativa !Esempio: discotecheIn tali esercizi NON valgono le deroghe per le caratteristiche degli impianti già normati ex L. 584/75 e pertanto in tali luoghi (anche se autorizzati) NON si può più fumare senza rispettare l’obbligo di adeguamentoLe sanzioni ex art. 7 L. 11.11.75 nr. 584 come sostituito da art. 52, comma 20, L. 28.12.2001 nr. 448 e successive modifiche …. (legge finanziaria 29.12.04) ossia …*) Da 27,5 a 275 € per chi fuma nonostante la presenza del cartello “no smoking” - sanzione raddoppiata se nei dintorni vi sono donne in gravidanza e/o minori di 12 anni*) Da 220 a 2.200 € per chi non fa rispettare il divieto di fumosi applicano anche ai locali per cui è già in vigore il divieto di fumo (ex L. 584/75)ED I FUMATORI ?La legge ha tuttavia previsto l’emanazione di un regolamento che stabilisce le condizioni rispettando le quali sia possibile consentire, anche nei locali chiusi, il “diritto” al fumo. Il regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29.12.03Tale data è molto importante perchéil “divieto di fumo” per tutti i locali è scattato il 10.01.05In ogni esercizio DEVE essere esposto un cartello con la scritta“VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto ed accertare le infrazioni TRANNE che nei locali per fumatori contrassegnati da un cartello luminoso con la scritta“AREA PER FUMATORI”che, in caso di mancato o inadeguato funzionamento (degli aspiratori), automaticamente si trasforma in“VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE”I LOCALI PER FUMATORI DEVONO· risultare separati medianti PARETI (su 4 lati) ed avere ingresso con porta a chiusura automatica senza costituire passaggio obbligato per i non fumatori· avere superficie minore di quelli comunque obbligatoriamente riservati ai non fumatori (pertanto non potranno esistere locali per soli fumatori)· avere ventilazione forzata con una depressione di 5 Pa (Pascal)· garantire l’espulsione all’esterno dell’aria (e non la depurazione o il ricircolo)La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 l/sec per ogni persona con un indice di affollamento pari a 0,7 persone/mq.Progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti di ventilazione devono avvenire a norma tecnica UNI e CEII soggetti abilitati rilasciano dichiarazione di messa in opera e di conformitàL’autorità competente conserva i certificati di installazione e di verifica annuale ! |